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Sez. 1, Sentenza n. 10856 del 10/07/2003 (Rv. 564951 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE | Soggetto operante in nome e per conto dell'ente beneficiario - Obbligazione per il pagamento del prezzo di cessione - Legittimato passivo - Ente beneficiario.
Stato
decisa il 2003-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564951-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE

In tema di espropriazione o di cessione volontaria del bene ex art.12 della legge 865/1971, relative alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetto obbligato al pagamento della dovuta indennità o del conguaglio del prezzo è l'ente beneficiario delle aree espropriate anche quando, ai sensi dell'art.60 di detta legge, venga delegato per l'acquisizione delle aree un altro soggetto, esaurendosi in tal caso la delega in un mero incarico di compiere in nome e per conto dell'ente beneficiario gli atti necessari per l'adozione del provvedimento ablatorio o per la stipulazione dell'atto di cessione. L'individuazione del soggetto tenuto al pagamento - e, come tale, passivamente legittimato nel relativo giudizio - va operata con esclusivo riferimento al decreto di esproprio o all'atto di cessione, senza che assumano rilievo atti o delibere successivamente adottati dall'ente beneficiario.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)