Sez. 1, Sentenza n. 1083 del 01/02/2000 (Rv. 533331 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE | Soggetto operante "in nome e per conto" dell'ente beneficiario - Obbligazione per il pagamento dell'indennità del prezzo di cessione - Ricadenza sul beneficiario - Giudizio di opposizione alla stima - Legittimazione passiva - Del beneficiario - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE
Nel caso in cui un soggetto pubblico o privato, nell'ambito di procedura espropriativa, stipuli con il privato una cessione volontaria del fondo occupato, "in nome e per conto" dell'ente beneficiario dell'espropriazione, grava di norma su quest'ultimo l'obbligo di corrispondere l'indennità o il prezzo per la cessione, con conseguente legittimazione passiva nel giudizio avente ad oggetto gli oneri economici del provvedimento ablatorio, che risulta perciò riferibile all'ente stesso. Ciò, tuttavia, non esclude che in concreto l'ente o l'impresa delegati, nell'ambito di accordi amichevoli di determinazione dell'indennità, si possano obbligare direttamente con il privato espropriato alla corresponsione diretta degli importi corrispondenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1388, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)