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Sez. 1, Sentenza n. 19048 del 10/07/2008 (Rv. 604464 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Espropriazione preordinata alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Delega ad IACP del compimento degli atti espropriativi - Soggetto obbligato al pagamento dell'indennità - Amministrazione comunale - Fondamento - Assegnazione delle aree espropriate all'IACP - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2008-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604464-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

Nel caso di espropriazione disposta per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, obbligato al pagamento dell'indennità è il comune, quale beneficiario delle aree espropriate, anche quando, ai sensi dell'art. 60 della legge n. 865 del 1971, venga delegato altro soggetto per l' acquisizione delle aree, esaurendosi in tal caso la delega in un mero incarico a compiere in nome e per conto del comune gli atti necessari per l'adozione del provvedimento ablatorio o per la stipulazione dell'atto di cessione, e non venendo meno tale legittimazione per il fatto che il decreto di esproprio abbia ad oggetto suoli assegnati all'IACP, in quanto la loro proprietà è pur sempre acquisita dal comune espropriante.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)