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Sez. 6, Sentenza n. 24 del 13/01/1998 Cc. (dep. 24/02/1998) Rv. 210322 - 01

IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI | Rilasciate senza garanzie difensive da soggetto che doveva sin dall'inizio essere sentito quale imputato o imputato - Inutilizzabilità "erga omnes" - Configurabilità - Estensione della sanzione di utilizzabilità agli atti derivati - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210322-01

IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI

Le dichiarazioni rese, senza le garanzie difensive, alla autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria da un soggetto che doveva invece essere sentito sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, pur essendo, a norma dell'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., inutilizzabili "erga omnes", non comportano anche che la sanzione di inutilizzabilità si estenda agli atti successivi e dipendenti; sicché deve ritenersi pienamente utilizzabile l'atto, ritualmente assunto, che dalle dichiarazioni raccolte in violazione della legge derivi o mutui il contenuto, anche attraverso una generica conferma di esse. (Fattispecie nella quale il soggetto aveva in un successivo e rituale interrogatorio confermato il contenuto delle precedenti dichiarazioni inutilizzabili ex art. 63, comma secondo, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 63 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)