Sez. 2, Sentenza n. 5893 del 13/11/1979 (Rv. 402560 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA - MENZIONE DELL'ALTERNATIVA OFFERTA AL LEGITTIMARIO - NECESSITA - ESCLUSIONE - INTENZIONE DEL TESTATORE DI SODDISFARE IL LEGITTIMARIO CON L'ATTRIBUZIONE DI BENI DETERMINATI - SUFFICIENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA - MENZIONE DELL'ALTERNATIVA OFFERTA AL LEGITTIMARIO - NECESSITA - ESCLUSIONE - INTENZIONE DEL TESTATORE DI SODDISFARE IL LEGITTIMARIO CON L'ATTRIBUZIONE DI BENI DETERMINATI - SUFFICIENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
A caratterizzare l'istituto del legato in sostituzione della legittima non e necessario che la disposizione testamentaria faccia menzione dell'alternativa che si offre al legittimario, in quanto tale potere trae origine direttamente dalla legge. E, invece, sufficiente che sia dimostrata l'intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati. Tale accertamento, risolvendosi in un'indagine e in un apprezzamento dei fatti, e, per sua natura, demandato al giudice del merito e, come tale, insindacabile in Sede di legittimita se coerentemente motivato senza errori di diritto o logici. (Conf 1991/77, mass n 385722; (Conf 1040/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 551, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)