Sez. 1, Sentenza n. 6098 del 15/11/1982 (Rv. 423790 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
La ricorrenza di un legato "in sostituzione" di legittima, ai sensi ed agli effetti dell'art. 551 cod. civ., pur non richiedendo formule sacramentali, né un'espressa menzione del testatore sull'alternativa offerta fra conseguimento del legato stesso e richiesta della legittima, postula che, dal complessivo contenuto delle Disposizioni testamentarie, risulti la chiara ed inequivoca volontà del "de cuius" di tacitare il legittimario con l'attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre Disposizioni per far valere la riserva, sicché, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi "in conto" di legittima. (V 5893/79, mass n 402560; (V 1991/77, mass n 385722).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 551
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)