Sez. 2, Sentenza n. 1991 del 16/05/1977 (Rv. 385722 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA - MENZIONE DELL'ALTERNATIVA OFFERTA AL LEGITTIMARIO - NECESSITA - INSUSSISTENZA - MANIFESTAZIONE DELL'INTENZIONE DI SODDISFARE IL LEGITTIMARIO CON LA ATTRIBUZIONE DI BENI DETERMINATI - SUFFICIENZA - ACCERTAMENTO INCENSURABILE DEL GIUDICE DEL MERITO.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA - MENZIONE DELL'ALTERNATIVA OFFERTA AL LEGITTIMARIO - NECESSITA - INSUSSISTENZA - MANIFESTAZIONE DELL'INTENZIONE DI SODDISFARE IL LEGITTIMARIO CON LA ATTRIBUZIONE DI BENI DETERMINATI - SUFFICIENZA - ACCERTAMENTO INCENSURABILE DEL GIUDICE DEL MERITO.*
A caratterizzare l'istituto del legato in sostituzione di legittima non e necessario che la disposizione testamentaria faccia menzione dell'alternativa che si offre al legittimario, giacche tale diritto-potere trae origine direttamente dalla legge. E, invece, sufficiente che sia dimostrata l'intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati. Tale accertamento, risolvendosi in un'indagine e in un apprezzamento dei fatti, e, per sua natura, demandato al giudice del merito e, come tale, insindacabile in Sede di legittimita se coerentemente motivato senza errori di diritto o logici. (Conf 1040/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 551, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)