Sez. 5, Sentenza n. 44706 del 18/10/2005 Ud. (dep. 07/12/2005) Rv. 233065 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen. - Informazione ai sensi dell'art. 369 bis cod. proc. pen. - Necessità che preceda l'avviso - Condizioni - Fondamento.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE
L'informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa, ex art. 369 bis cod. proc. pen., non deve precedere, a pena di nullità, l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. nel caso in cui, nel corso delle indagini preliminari non sia stata espletata alcuna attività cui il difensore aveva diritto di assistere. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto rispettata la propedeuticità dell'invio dell'informazione ex art. 369 bis cod. proc. pen. rispetto a quello dell'avviso di conclusione delle indagini in presenza dell'ordine impartito dal P.M. di notifica dell'informazione, contenente la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio con l'avviso della facoltà di designazione di quello di fiducia, in epoca antecedente alla richiesta di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)