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Sez. 3, Sentenza n. 47909 del 07/11/2003 Cc. (dep. 16/12/2003) Rv. 226895 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - DIFENSORE - IN GENERE | Avviso di conclusioni dell'indagine - Informazione ex art. 369 bis c.p.p. - Necessità che preceda l'avviso - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226895-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - DIFENSORE - IN GENERE

L'informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa, ex art. 369 bis cod. proc. pen., non deve precedere a pena di nullità l'avviso di conclusioni delle indagini, di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui nel corso delle predette indagini non sia stata espletata alcuna attività alla quale il difensore ha diritto di assistere, essendo previsto dalla citata disposizione che la predetta informazione possa precedere direttamente l'invito a presentarsi a rendere l'interrogatorio, che sia stato richiesto dall'indagato ai sensi del comma terzo del citato art. 415 bis e, pertanto, dopo la notificazione dell'avviso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 bis, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 369 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)