Sez. 6, Sentenza n. 1239 del 04/12/2003 Cc. (dep. 20/01/2004) Rv. 228314 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Avviso di conclusione ex art. 415-bis cod.proc.pen. - Necessità che contenga le informazioni sul diritto di difesa prescritte dall'art. 369-bis cod.proc.pen. - Esclusione - Dichiarazione di nullità derivata del decreto di citazione a giudizio - Abnormità - Sussistenza.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE
In tema di avviso della conclusione delle indagini preliminari, è abnorme - perché, pur costituendo manifestazione di un legittimo potere, si esplica fuori dei casi consentiti al di là di ogni ragionevole limite - il provvedimento del giudice dibattimentale che dichiari la nullità dell'avviso stesso in quanto carente delle indicazioni previste dal secondo comma dell'art. 369-bis cod.proc.pen.. Dette indicazioni sono necessarie solo quando debba essere compiuto un atto cui il difensore abbia il diritto di assistere, e riguardano quindi un provvedimento - l'informazione sul diritto di difesa - che attiene ad una articolazione del procedimento solo eventuale, e comunque diversa e antecedente rispetto a quella introdotta dall'avviso di conclusione delle indagini.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 bis, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 369 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 552 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)