Sez. 5, Sentenza n. 27934 del 22/04/2026 Ud. (dep. 23/07/2026) Rv. 290544-04
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Amministratore di società di capitali - Prelievo di somme dalle casse sociali per compensi a lui spettanti - Misura dei compensi non deliberata dall'assemblea dei soci ovvero non determinata nel "quantum" - Bancarotta fraudolenta per distrazione - Configurabilità - Bancarotta preferenziale - Esclusione - Ragioni - Fattispecie in tema di società unipersonale.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di reati fallimentari, integra il reato di bancarotta per distrazione, e non di bancarotta preferenziale, la condotta dell'amministratore che prelevi dalle casse sociali delle somme, ritenendole a lui spettanti a titolo di compenso, qualora il credito vantato non trovi fondamento
in una legittima delibera assembleare ovvero non sia stato determinato il "quantum", atteso che difettano, in tali ipotesi, i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito necessari per configurare un pagamento preferenziale. (Fattispecie relativa a danaro prelevato a titolo di compenso dall'amministratore unico e socio unico della fallita, in presenza di una grave situazione di crisi e in assenza di oggettiva dimostrazione della sussistenza dei predetti requisiti del credito).
Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)