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Sez. 5, Sentenza n. 32378 del 12/04/2018 Ud. (dep. 13/07/2018) Rv. 273576 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Liquidatore che dispone in suo favore di somme quale compenso per l'attività svolta - Bancarotta preferenziale - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273576-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

Risponde del reato di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione il liquidatore che disponga in proprio favore il pagamento del compenso proporzionato alla quantità e alla qualità dell'attività prestata, ma in assenza di una corrispondente delibera societaria. (In motivazione, la Corte ha precisato che il delitto di bancarotta fraudolenta ricorre, invece, nel caso in cui l'amministratore si auto attribuisca un compenso sproporzionato all'attività svolta).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)