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Sez. 3, Sentenza n. 4220 del 24/04/1998 (Rv. 514869 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI | Ad alcune parti soltanto - Passaggio in giudicato della sentenza - Esclusione - Ragioni - Integrazione necessaria del contraddittorio.
Stato
decisa il 1998-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514869-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI

Non passa in giudicato la sentenza pronunciata in causa inscindibile se è tempestivamente impugnata nei confronti di alcune parti soltanto, essendo all' uopo predisposta l' integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti delle altre parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)