Sez. 3, Sentenza n. 10125 del 25/06/2003 (Rv. 564560 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - LITISCONSORTI NECESSARI | Impugnazione proposta da una delle parti o nei confronti di una di esse - Impedimento del passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dei litisconsorti - Sussistenza - Fondamento.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - LITISCONSORTI NECESSARI
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e con riferimento al giudizio di appello, il litisconsorzio e l'inscindibilità delle cause comportano che l'impugnazione proposta da una parte impedisce il passaggio in giudicato della sentenza sui punti comuni alle altre parti poste nella medesima posizione processuale e toglie rilievo al fatto che queste non abbiano proposto la medesima impugnazione. Inoltre l'impugnazione rivolta ad una almeno delle parti in posizione contrapposta consente l'integrazione del contraddittorio in confronto di tutte le altre, che dall'impugnazione possano ritrarre giovamento o pregiudizio. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza del giudice d'appello che, correttamente, senza incorrere in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., ritenuta fondata l'impugnazione proposta da uno dei litisconsorzi, aveva rigettato la domanda proposta non solo contro il litisconsorte appellante, ma anche contro quello non impugnante).
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)