Sez. L, Sentenza n. 10707 del 22/07/2002 (Rv. 556076 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO | Appellante - Omesso deposito del fascicolo di parte e della sentenza impugnata - Conseguenze - Improcedibilità del gravame - Esclusione - Obbligo del giudice di ordinare all'appellante detto deposito - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO
Nel nuovo rito del lavoro, il mancato deposito del fascicolo di parte e della copia della sentenza impugnata non comporta la improcedibilità dell'appello, ma l'obbligo per il giudice, ove non sia possibile supplire con gli atti di causa, ai fini della decisione del merito della controversia, alla carenza della documentazione, di ordinare all'appellante detto deposito in forza dei poteri istruttori riconosciuti al giudice del lavoro, in appello, di ammettere d'ufficio nuovi mezzi di prova, se ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa. (Nella specie la Suprema Corte ha cassato la sentenza del giudice d'appello che, rinvenendo il fascicolo di parte relativo a persona diversa da quella che aveva proposto l'impugnazione, non aveva segnalato la circostanza all'appellante, come avrebbe dovuto fare a prescindere dall'imputabilità dello scambio al difensore o alla cancelleria, e aveva dichiarato l'improcedibilità del gravame).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)