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Sez. L, Sentenza n. 10916 del 09/06/2004 (Rv. 573463 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Presupposti di fatto - Ragioni inerenti alla attività produttiva - Onere della prova - Incidenza sul datore di lavoro - Valutazione della prova da parte del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573463-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 3 della legge n. 604 del 1966), grava sul datore di lavoro l'onere di provare, le ragioni poste a fondamento del licenziamento e l'impossibilià impiego del dipendente da licenziare nell'ambito dell'organizzazione aziendale, spettando al giudice di verificarne l'effettiva ricorrenza attraverso un apprezzamento delle prove incensurabile in sede di legittimità, se effettuato con motivazione coerente e completa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto ingiustificato il licenziamento, intimato per soppressione del posto di lavoro, di una dipendente, già addetta ad analisi microbiologiche di campioni, e destinata, al rientro dal periodo di astensione obbligatoria, a mansioni meno qualificanti di ricerca bibliografica, mentre il posto precedente risultava occupato da altra lavoratrice di nuova assunzione).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)