Sez. 3, Sentenza n. 616 del 27/01/1979 (Rv. 396761 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ANNULLAMENTO - IN GENERE - CONSEGUENZE - AZIONE RISARCITORIA CONTRO LA PA - PROPONIBILITA AUTOMATICA - ESCLUSIONE - ILLICEITA DELL'ATTO - NECESSITA - FATTISPECIE IN TEMA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI FARMACIA.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ANNULLAMENTO - IN GENERE - CONSEGUENZE - AZIONE RISARCITORIA CONTRO LA PA - PROPONIBILITA AUTOMATICA - ESCLUSIONE - ILLICEITA DELL'ATTO - NECESSITA - FATTISPECIE IN TEMA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI FARMACIA.*
L'annullamento di un atto della pubblica amministrazione da parte del giudice amministrativo non abilita di per se solo il privato alla proposizione dell'Azione civile risarcitoria, essendo all'uopo necessario che l'atto amministrativo sia non soltanto illegittimo, ma anche illecito, e cioe lesivo di una posizione originaria di diritto soggettivo. (nella specie, il titolare di una farmacia, dopo avere impugnato con successo, dinanzi al giudice amministrativo, il provvedimento di autorizzazione all'Esercizio di altra farmacia, aveva convenuto in giudizio il farmacista che aveva sentito annullare il provvedimento a suo favore, per ottenere il risarcimento, quanto meno sotto il profilo dell'indebito arricchimento, dei danni subiti durante il periodo di apertura della farmacia in virtu del provvedimento poi annullato). (Conf 1867/73, mass n 364894).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. A art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)