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Sez. 2 - , Sentenza n. 42590 del 10/10/2019 Ud. (dep. 17/10/2019) Rv. 277770 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - AVVISO - NOTIFICAZIONE ALLE PARTI | Imputato contumace - Omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado - Nullità del decreto di citazione in appello e della relativa sentenza - Sussistenza - Rinuncia a comparire personalmente da parte dell’imputato ritualmente citato in appello - Conseguenze - Rinuncia alla facoltà di autonoma impugnazione della sentenza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277770-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - AVVISO - NOTIFICAZIONE ALLE PARTI

L'omessa notifica all'imputato contumace dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado con l'estratto del provvedimento comporta la nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. del decreto di citazione in appello e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizio; né tale nullità può dirsi sanata dalla rinuncia a comparire personalmente da parte dell'imputato ritualmente citato in appello, non essendo qualificabile come rinuncia alla facoltà di autonoma impugnazione della sentenza, poiché non vi è equipollenza tra la notificazione per estratto della decisione di primo grado e quella del decreto di citazione in appello, che avvisa solo della celebrazione del giudizio senza rendere edotta la parte della facoltà di impugnare autonomamente la sentenza già gravata da altri soggetti processuali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)