diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 30493 del 24/06/2015 Cc. (dep. 15/07/2015) Rv. 264804 - 01

MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE | Stupefacenti - Condanna - Omessa pronuncia sull'espulsione dello straniero - Procedimento di rettificazione ex art. 619 cod. proc. pen. - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264804-01

MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE

In tema di misure di sicurezza, la sentenza di condanna che abbia omesso di disporre l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato per uno dei reati indicati nell'art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990, non può essere rettificata ex art. 619 cod. proc. pen., ma deve essere annullata con rinvio limitatamente a tale punto essendo necessario, ai fini dell'applicazione della misura, che il giudice della cognizione effettui non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., ma anche l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra l'interesse generale alla sicurezza sociale e quello del singolo alla vita familiare.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 86 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619, Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)