Sez. 2, Sentenza n. 18153 del 05/04/2002 Cc. (dep. 13/05/2002) Rv. 221718 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE | Mancata prova dell'avvenuto invito a rendere l'interrogatorio ex art. 375, comma 3 cod. proc. pen. - Nullità del decreto di citazione a giudizio e restituzione atti al P. M. - Abnormità - Esclusione.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE
Non è abnorme ma, al contrario, del tutto legittimo il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, riscontrata la mancanza in atti della prova dell'avvenuta osservanza, da parte del pubblico ministero, dell'obbligo di spedire all'imputato l'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio di cui all'art. 375, comma 3, cod. proc. pen., dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, nulla rilevando in contrario l'eventualità che l'adempimento fosse stato, in realtà, effettuato e che di ciò vi fosse traccia nel fascicolo della parte pubblica, giacché, in tal caso, sarebbe stato onere di quest'ultima produrre o esibire la relativa documentazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 552 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 375 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 375 com. 3, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 143, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 143
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)