diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 41949 del 13/10/2005 Cc. (dep. 22/11/2005) Rv. 232829 - 01

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - IN GENERE | Rinnovazione della citazione a giudizio prevista dall'art. 143 disp. att. - Ordinanza di rinvio al P.M. per motivi non previsti dalla legge e per correzione di errore materiale nella vocatio in ius - Abnormità - Esclusione - Impugnabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232829-01

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - IN GENERE

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevato un errore materiale relativo alla data del commesso reato, dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio e dispone la restituzione degli atti al P.M., in quanto il controllo del decreto di citazione a giudizio rientra nell'ambito dei poteri conferiti al giudice dalla legge. (Nel caso di specie la Suprema Corte, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha precisato che il P.M. al quale gli atti sono stati restituiti ha l'obbligo di rinnovare la citazione previa correzione dell'errore materiale).

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)