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Sez. 3, Sentenza n. 494 del 12/01/2007 (Rv. 596347 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - IN GENERE | Mancato pagamento del premio - Decorso del termine di semestrale dalla scadenza - Azione dell'assicuratore per il pagamento del premio del periodo assicurativo e dei premi dovuti per il periodo successivo - Avvenuta risoluzione - Natura - Fatto impeditivo della debenza del premio per il periodo successivo - Qualificazione - Eccezione in senso lato - Conseguente rilevabilità d'ufficio da parte del giudice.
Stato
decisa il 2007-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596347-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - IN GENERE

Qualora l'assicuratore lasci trascorrere il termine di sei mesi dalla scadenza del premio o della rata di premio ed agisca successivamente per il pagamento non solo del premio relativo al periodo assicurativo in corso al momento del decorso di quel termine e, quindi, della risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1901, terzo comma, cod. civ., ma anche di premi dovuti per periodi successivi, l'avvenuta verificazione della risoluzione, quale fatto impeditivo del diritto dell'assicuratore alla corresponsione dei premi per i detti periodi successivi, costituisce un fatto integratore di un'eccezione in senso lato e, conseguentemente, può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)