diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 17534 del 19/11/2003 (Rv. 568290 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Prelievo di corresponsabilità sui cereali - Processo verbale di contestazione delle violazioni ex lege 428/1990 - Notifica - Termine di 180 giorni - Decorrenza - Esaurimento della fase di accertamento e deliberazione degli elementi - Necessità - Apprezzamento del giudice del merito - 'Visto di convalidà - Rilevanza.
Stato
decisa il 2003-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568290-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In materia di sanzioni amministrative per le violazioni previste dalla legge n. 428 del 1990 in tema di prelievo di corresponsabilità sui cereali, qualora non vi sia stata contestazione immediata dell'illecito, la contestazione deve essere effettuata con atto notificato entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento (artt. 63, legge cit., ed art. 4, legge n. 898 del 1986), dovendo ricondursi alla fase dell'accertamento sia l'attività di valutazione dei dati acquisiti, sia quella di deliberazione imposta dalla complessità delle indagini dirette a riscontrare la sussistenza dell'illecito, allo scopo di valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione; al giudice del merito è, quindi, riservato l'apprezzamento di fatto necessario per stabilire quale sia il tempo ragionevolmente necessario per acquisire detta conoscenza ed identificare il 'dies a quò del termine, tenendo conto delle difficoltà del caso concreto e valutando tutti gli atti relativi all'accertamento che, ai sensi dell'art. 23, legge n. 689 del 1981, può esaminare, richiedendo chiarimenti alla p.a. in ordine a quelli asseritamente ritenuti indispensabili, dovendo in ogni caso escludersi che con l'apposizione del 'visto di convalidà sulla comunicazione effettuata dalla parte possa ritenersi conclusa la fase di accertamento, in quanto detto visto attesta lo svolgimento di controlli formali concernenti la documentazione inoltrata all'ufficio.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1986 num. 898 art. 4, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 63 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)