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Sez. 6, Sentenza n. 5094 del 09/01/2024 Cc. (dep. 05/02/2024) Rv. 286058-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Confisca di beni fittiziamente intestati a un terzo - Legittimazione e interesse del terzo a contestare i presupposti per l'applicazione della misura al proposto - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286058-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, ma non è legittimato a contestare i presupposti per l'applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso, che solo il proposto può avere interesse a far valere.

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)