Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2024 Cc. (dep. 21/05/2024) Rv. 286441-01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Confisca di beni fittiziamente intestati a un terzo - Legittimazione e interesse del terzo a contestare i presupposti per l'applicazione della misura al proposto - Esclusione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, ma non è legittimato a contestare i presupposti per l'applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso, che solo il proposto può avere interesse a far valere (In applicazione del principio, la Corte ha precisato che l'unico soggetto legittimato a chiedere la restituzione del bene, anche nell'ambito del rapporto interno con il fittizio intestatario, è il titolare reale dello stesso).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 150 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 150 art. 24, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 150 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)