Sez. 1, Sentenza n. 35669 del 11/05/2023 Cc. (dep. 25/08/2023) Rv. 285202 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Confisca di beni fittiziamente intestati a un terzo - Legittimazione e interesse del terzo a contestare i presupposti per l'applicazione della misura al proposto - Esclusione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, ma non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, in quanto del tutto estraneo a ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei suoi confronti - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - che solo il predetto può avere interesse a far valere.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)