Sez. L, Sentenza n. 6500 del 07/05/2002 (Rv. 554179 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere - Pensione di inabilità - Presupposto sanitario - Valutazione complessiva di diverse infermità coesistenti - Necessità - Fattispecie.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In sede di valutazione della capacità di lavoro, ai fini della sussistenza del requisito sanitario a pensione di inabilità, si deve tener conto del quadro morboso complessivo del soggetto e non delle singole manifestazioni morbose, considerate l'una indipendentemente dalle altre, né può procedersi ad una somma aritmetica delle percentuali di invalidità relative a ciascuna delle infermità riscontrate, dovendosi invece compiere una valutazione complessiva delle stesse, con specifico riferimento alla loro incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, nel senso che potrebbe essere svolta dall'assicurato, per età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in ipotesi di coesistenza di un'infermità tabellata - anoressia -, con altre non tabellate del citato intellettivo, sindrome psicopatologica, eccessiva magrezza, aveva ritenuto, in una valutazione globale, il complesso patologico giustificasse il riconoscimento della percentuale di invalidità necessaria ai fini del diritto alla prestazione richiesta).
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)