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Sez. 2, Sentenza n. 1563 del 17/06/1966 (Rv. 323113 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - SCELTA NOMINATIVA - IMPRESE ELETTRICHE - MODALITA DI ESERCIZIO - INVITO ALL'EFFETTUAZIONE DELLA SCELTA - MANCANZA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1966-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323113-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - SCELTA NOMINATIVA - IMPRESE ELETTRICHE - MODALITA DI ESERCIZIO - INVITO ALL'EFFETTUAZIONE DELLA SCELTA - MANCANZA - EFFETTI.*

Anche ai fini dell'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private compete al datore di lavoro la facolta di scelta nominativa dei lavoratori da assumere nei casi in cui tale facolta e ammessa dalle norme generali sul collocamento, in relazione alla natura dell'impresa o alla peculiarita delle mansioni da af fidare al lavoratore. Perche possa ritenersi non esercitata la predetta facolta di scelta e possa, quindi, sorgere nella commissione provinciale, di cui all'art. 4 del d.l. C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222, il potere di procedere alla assegnazione di ufficio, e necessario che la stessa commissione abbia preventivamente invitato l'imprenditore ad esercitare la scelta di un congruo termine e che questo sia inutilmente decorso. Pertanto, trattandosi d'imprese elettriche - cui il d.m. 1 ottobre 1942, tuttora vigente, conferisce il diritto di scelta nominativa degli operai e dei manovali da assegnare a determinati compiti specificamente elencati - la commissione, prima di avviare al lavoro un manovale invalido o mutilato, deve invitare l'impresa a specificare i compiti a cui intenda destinare il manovale ed, ove questi rientrino fra quelli cennati, ad esercitare il diritto di scelta. Ove tale invito sia stato omesso l'atto amministrativo di assegnazione e invalido ed il lavoratore non acquista il diritto soggettivo ad esse re assunto dall'impresa cui sia stato avviato. *

Riferimenti normativi: Legge 03/10/1947 num. 1222 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)