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Sez. 3, Sentenza n. 748 del 07/03/1969 (Rv. 339045 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI BREVI - AL RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO COSTITUENTE REATO ED ILLECITO CIVILE - DISCIPLINA EX ART. 2947 TERZO COMMA COD. CIV DELL'AZIONE RISARCITORIA CIVILE - FINALITA.*
Stato
decisa il 1969-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339045-01

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI BREVI - AL RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO COSTITUENTE REATO ED ILLECITO CIVILE - DISCIPLINA EX ART. 2947 TERZO COMMA COD. CIV DELL'AZIONE RISARCITORIA CIVILE - FINALITA.*

Le Disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 2947 cod. civ., volte a coordinare, sotto il profilo della prescrizione, l'Azione risarcitoria civile e l'Azione penale esercitata od esercitabile per il medesimo fatto illecito dannoso, sono dettate dalla esigenza di assicurare una piu efficace tutela delle ragioni del soggetto privato danneggiato dal reato e sono dirette a scongiurare il pericolo che, nell'attesa dell'Esercizio dell'Azione penale oppure, ove questa sia stata esercitata, nell'attesa della definizione del procedimento penale, il diritto al risarcimento del danno possa consumarsi per il decorso del tempo. In particolare, con tali Disposizioni si e voluta salvaguardare l'Azione civile risarcitoria fino a quando non sia consumato, per effetto della prescrizione del reato, o per effetto della Estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione, ovvero ancora per effetto della pronunzia di una sentenza irrevocabile, il potere pubblico di esercitare la pretesa punitiva. (V. 1340-68, mass. 332935 175-68, mass. N. 331028).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)