Sez. 3, Sentenza n. 175 del 22/01/1968 (Rv. 331028 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI BREVI- AL RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO-REATO - TERMINE PRESCRIZIONALE- RIFERIMENTO AL REATO CONTESTATO NEL CAPO D'IMPUTAZIONE - DEGRADAZIONE DEL TITOLO DI REATO O ATTENUAZIONE DEL REATO NELLA SENTENZA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI BREVI- AL RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO-REATO - TERMINE PRESCRIZIONALE- RIFERIMENTO AL REATO CONTESTATO NEL CAPO D'IMPUTAZIONE - DEGRADAZIONE DEL TITOLO DI REATO O ATTENUAZIONE DEL REATO NELLA SENTENZA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
La disposizione dell'art. 2947 comma terzo cod. civ.mira ad autorizzare il danneggiato a stare in prudente attesa nella pendenza del giudizio penale, ponendolo al riparo dall'eventuale prescrizione. Con essa, cioe, si e supplito alla Mancanza, nel sistema legislativo, di una norma generale che importi la sospensione del termine di prescrizione dell'Azione civile fino a quando e in vita l'Azione penale od e in corso il processo penale. Pertanto, ai fini della sua applicazione, nell'ipotesi di sentenza penale che rechi un'attenuazione del reato ovvero una degradazione del titolo di reato rispetto a quello contestato nel capo d'imputazione, (che si prescriva in un termine ultraquinquennale ovvero ultrabiennale a seconda delle diverse ipotesi di cui ai primi due comma) deve aversi riguardo a quest'ultimo e non gia al reato configurato nella sentenza, se per effetto della degradazione o dell'attenuazione il reato in quest'ultima accertato comporti una pena edittale massima che lo assoggetti ad una prescrizione di durata uguale o inferiore a quella stabilita per il diritto al risarcimento, che abbia il proprio titolo nel fatto-reato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)