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Sez. L, Sentenza n. 4909 del 13/08/1981 (Rv. 415650 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA (PRINCIPIO DELLA COGNIZIONE) - DICHIARAZIONE INVIATA MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA NON CONSEGNATA PER L'ASSENZA DEL DESTINATARIO O DI ALTRA PERSONA ABILITATA A RICEVERLA - MOMENTO DELL'ARRIVO - COINCIDENZA CON IL RILASCIO DELL'AVVISO DI GIACENZA DEL PLICO PRESSO LO UFFICIO POSTALE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA COMUNICAZIONE AL LAVORATORE DEI MOTIVI DEL LICENZIAMENTO.*
Stato
decisa il 1981-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415650-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA (PRINCIPIO DELLA COGNIZIONE) - DICHIARAZIONE INVIATA MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA NON CONSEGNATA PER L'ASSENZA DEL DESTINATARIO O DI ALTRA PERSONA ABILITATA A RICEVERLA - MOMENTO DELL'ARRIVO - COINCIDENZA CON IL RILASCIO DELL'AVVISO DI GIACENZA DEL PLICO PRESSO LO UFFICIO POSTALE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA COMUNICAZIONE AL LAVORATORE DEI MOTIVI DEL LICENZIAMENTO.*

Per ritenere sussistente, secondo l'art 1335 cod civ, la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, della dichiarazione a questo diretta, occorre la prova, il cui Onere incombe al dichiarante, che la dichiarazione sia pervenuta all'indirizzo del destinatario, e tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per la assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, e non gia con il momento in cui la lettera sia arrivata al recapito in cui non fu consegnata ne, a maggior ragione, con la data di trasmissione della stessa. (principio affermato ai fini della Determinazione della data da cui decorrono i cinque giorni entro i quali, a norma del secondo comma dell'art 2 della legge 15 luglio 1966 n 604, il datore di lavoro e tenuto a comunicare i motivi di licenziamento al lavoratore licenziato che gliene abbia fatto richiesta). (V 628/78, mass n 389943; (V 4085/68, mass n 337741).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)