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Sez. 3, Sentenza n. 629 del 11/02/1978 (Rv. 389943 - 01)

LOCAZIONE - DISDETTA - INVIO A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA - MANCATA CONSEGNA PER L'ASSENZA DEL DESTINATARIO - TEMPO DELL'ARRIVO AL SUO INDIRIZZO E DEL RILASCIO DELL'AVVISO DI GIACENZA DEL PLICO PRESSO L'UFFICIO POSTALE - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA DA PARTE DEL CONDUTTORE - SUCCESSIVO RITIRO DI DETTO PLICO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389943-01

LOCAZIONE - DISDETTA - INVIO A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA - MANCATA CONSEGNA PER L'ASSENZA DEL DESTINATARIO - TEMPO DELL'ARRIVO AL SUO INDIRIZZO E DEL RILASCIO DELL'AVVISO DI GIACENZA DEL PLICO PRESSO L'UFFICIO POSTALE - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA DA PARTE DEL CONDUTTORE - SUCCESSIVO RITIRO DI DETTO PLICO - IRRILEVANZA.*

L'art 1335 cod civ, che stabilisce la presunzione di effettiva conoscenza di una dichiarazione per il solo fatto del suo arrivo nel momento in cui essa giunge all'indirizzo del destinatario - salva la prova dell'incolpevole impossibilita di averne notizia - e applicabile, a tutte le dichiarazione recettizie e, non dettando alcuna disposizione circa il mezzo di trasmissione della dichiarazione, nel caso di impiego del servizio postale non richiede che la consegna del plico debba aver luogo secondo le norme dettate dal codice postale per le raccomandate. Pertanto, la disdetta per finita locazione, inviata al conduttore a mezzo di lettera raccomandata e non consegnata per l'assenza del destinatario, deve ritenersi pervenuta a conoscenza del conduttore dal tempo dello arrivo al suo indirizzo e del rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale e non da quello del successivo ritiro.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)