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Sez. 3, Sentenza n. 4293 del 17/11/1976 (Rv. 383000 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - NULLITA DELL'ATTO DI PRECETTO E NULLITA DEL PIGNORAMENTO MOBILIARE - OPPOSIZIONI RISPETTIVAMENTE INNANZI IL TRIBUNALE ED INNANZI IL PRETORE QUALE GIUDICE DELLA ESECUZIONE - LITISPENDENZA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1976-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383000-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - NULLITA DELL'ATTO DI PRECETTO E NULLITA DEL PIGNORAMENTO MOBILIARE - OPPOSIZIONI RISPETTIVAMENTE INNANZI IL TRIBUNALE ED INNANZI IL PRETORE QUALE GIUDICE DELLA ESECUZIONE - LITISPENDENZA - INSUSSISTENZA.*

Fra l'opposizione promossa dal debitore davanti al tribunale, per ottenere la declaratoria di nullita dell'atto di precetto, e quella promossa successivamente dal debitore medesimo davanti al pretore, in funzione di giudice dell'esecuzione, per ottenere la declaratoria di nullita del pignoramento mobiliare eseguito in base a quel precetto, non e configurabile un rapporto di litispendenza, ancorche le predette nullita vengano invocate in forza delle medesime ragioni giuridiche (nella specie, difettosa indicazione nel precetto del titolo esecutivo); dette opposizioni, infatti, presentano diversita di petitum. (V 887/69, mass n 339255).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)