Sez. 3, Sentenza n. 4293 del 17/11/1976 (Rv. 383000 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - NULLITA DELL'ATTO DI PRECETTO E NULLITA DEL PIGNORAMENTO MOBILIARE - OPPOSIZIONI RISPETTIVAMENTE INNANZI IL TRIBUNALE ED INNANZI IL PRETORE QUALE GIUDICE DELLA ESECUZIONE - LITISPENDENZA - INSUSSISTENZA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - NULLITA DELL'ATTO DI PRECETTO E NULLITA DEL PIGNORAMENTO MOBILIARE - OPPOSIZIONI RISPETTIVAMENTE INNANZI IL TRIBUNALE ED INNANZI IL PRETORE QUALE GIUDICE DELLA ESECUZIONE - LITISPENDENZA - INSUSSISTENZA.*
Fra l'opposizione promossa dal debitore davanti al tribunale, per ottenere la declaratoria di nullita dell'atto di precetto, e quella promossa successivamente dal debitore medesimo davanti al pretore, in funzione di giudice dell'esecuzione, per ottenere la declaratoria di nullita del pignoramento mobiliare eseguito in base a quel precetto, non e configurabile un rapporto di litispendenza, ancorche le predette nullita vengano invocate in forza delle medesime ragioni giuridiche (nella specie, difettosa indicazione nel precetto del titolo esecutivo); dette opposizioni, infatti, presentano diversita di petitum. (V 887/69, mass n 339255).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)