Sez. 3, Sentenza n. 1831 del 04/03/1999 (Rv. 523826 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Opposizione a precetto ex art. 615, primo comma e opposizione a precetto ex art. 615, secondo comma - Differenza di "petitum" e di "causa petendi" - Litispendenza - Insussistenza - Sospensione - Configurabilità.
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA
Non è configurabile un rapporto di litispendenza tra l'opposizione promossa dal debitore dinanzi al tribunale a norma dell'art. 615, primo comma cod. proc. civ. con la quale si deduce la nullità del precetto e si contesta la richiesta di interessi e l'opposizione all'esecuzione dallo stesso proposta, successivamente al pignoramento eseguito sulla base di un nuovo precetto, innanzi al pretore a norma dell'art. 615, secondo comma cod. proc. civ., per eccepire la litispendenza e l'insussistenza del debito d'interessi. Dette opposizioni infatti presentano una differenza di "petitum" e di "causa petendi". Il possibile conflitto di giudicati in ordine all'accertamento sulla spettanza e sulla decorrenza degli interessi trova rimedio attraverso l'istituto della sospensione di cui all'art. 295 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)