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Sez. L, Sentenza n. 507 del 20/01/1987 (Rv. 450233 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE DAL LAVORO AUTONOMO - NOMEN IURIS USATO DALLE PARTI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450233-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE DAL LAVORO AUTONOMO - NOMEN IURIS USATO DALLE PARTI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il nomen iuris adottato dalle parti, costituisce utile elemento di giudizio, specialmente quando si tratti di espressione chiara ed univoca adoperata ripetutamente e con piena consapevolezza del suo significato, mentre assume un valore secondario, ai fini dell'individuazione della comune intenzione delle parti e del contenuto oggettivo del rapporto, nel caso in cui lo stesso nomen si accompagni a specificazioni testuali con esso contraddittorie o quando la qualificazione convenzionale sia riferita ad un'attività lavorativa suscettibile di essere inquadrata in uno o nell'altro schema del rapporto di lavoro subordinato o autonomo. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto la natura di rapporto di lavoro autonomo, così come qualificato dalle parti, nell'ipotesi di un produttore di una società assicuratrice con mansioni anche di esazione dei premi). (V 5946/83, mass n 430777).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)