Sez. 3, Sentenza n. 3 del 04/01/2010 (Rv. 610956 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Art. 153 della legge n. 89 del 1913 (come sostituito dal d.lgs. n. 249 del 2006) - Portata - Previsione del potere di iniziativa disciplinare del Procuratore della Repubblica territorialmente competente - Partecipazione relativa alla fase amminstrativa in assenza di detta iniziativa - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Mancato avviso al P.M. dell'udienza di trattazione del procedimento dinanzi alla Commisione di disciplina - Invalidità della decisione emessa all'esito del giudizio - Esclusione.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE
In tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, l'art. 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (come sostituito dall'art. 39 del d.lgs.1 agosto 2006, n. 249), anche se prevede che l'iniziativa del procedimento disciplinare spetti, tra gli altri, al Procuratore della Repubblica territorialmente competente, non stabilisce, tuttavia, la sua partecipazione necessaria alla fase amministrativa del procedimento medesimo qualora egli non ne abbia richiesto l'apertura. Ne consegue che, in tale ultima ipotesi, il mancato avviso al P.M. dell'udienza fissata per la trattazione di detto procedimento dinanzi alla Commissione amministrativa regionale di disciplina non costitusice causa di invalidità della decisione emessa all'esito del relativo giudizio.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 153, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 156 bis, Decreto Legisl. 01/08/2006 num. 249 art. 39, Decreto Legisl. 01/08/2006 num. 249 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)