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Sez. 3 - , Sentenza n. 15599 del 11/06/2019 (Rv. 654346 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) | Efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi - Presupposti - Situazione giuridica dipendente ed accessoria da quella incisa dal giudicato - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654346-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI)

L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti, né è vincolante, nei confronti dei terzi, ma, quale affermazione obiettiva di verità, è idoneo a spiegare efficacia riflessa verso soggetti estranei al rapporto processuale, allorquando il terzo sia titolare di una situazione giuridica dipendente o comunque subordinata, sempreché il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile, in tale evenienza, che egli, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico o possa avvalersene a fondamento della sua pretesa. (Nella specie, relativa ad un rapporto di "dipendenza-accessorietà" tra il giudizio principale concernente l'inadempimento del contratto di appalto e quello dipendente avente ad oggetto la fideiussione a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal medesimo appalto, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, aveva escluso nel giudizio dipendente l'efficacia "preclusiva" riflessa del giudicato formatosi sul lodo arbitrale con cui era stata dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento delle società appaltatrici, affermandone la mera efficacia "non preclusiva" riflessa, quale fatto storico idoneo a fornire elementi di valutazione probatoria in ordine alla pretesa azionata dal creditore nei confronti del garante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1944, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2967, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)