Sez. 5 - , Sentenza n. 12252 del 17/05/2017 (Rv. 644131 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) | Efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi - Limiti – Fattispecie in materia di condono ex art. 12 della l. n. 289 del 2002.
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI)
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti, nè è vincolante, nei confronti dei terzi ma, quale affermazione obiettiva di verità, è idoneo a spiegare efficacia riflessa verso soggetti estranei al rapporto processuale sempreché il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile, in tale evenienza, che egli, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico o possa avvalersene a fondamento della sua pretesa. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, in un giudizio relativo al diniego di condono ex art. 12 della l. n. 289 del 2002 per omesso versamento del saldo, il contribuente potesse beneficiare, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, del giudicato concernente un fermo amministrativo ed una iscrizione ipotecaria adottati dall’agente della riscossione e dichiarati illegittimi, rispettivamente, per intervenuto condono e per omessa notifica di cartelle esattoriali, in esito a due distinti giudizi ai quali l’Agenzia delle Entrate era rimasta estranea).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 27/12/2012 num. 289 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)