Sez. 2 - , Ordinanza n. 26345 del 19/11/2020 (Rv. 659682 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazione dell'art. 179 del codice della strada - Contestazione al conducente del veicolo ed al proprietario - A titolo di concorso di persone ex art. 5 della l. n. 689 del 1981 - Conseguenze - Efficacia riflessa, nei confronti del proprietario, del giudicato di annullamento del verbale di contravvenzione relativo al conducente - Condizioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di sanzioni per contravvenzione al codice della strada, le posizioni del proprietario e del conducente di un veicolo, cui sia stata contestata l'infrazione prevista dall'art. 179 del codice medesimo, per avere messo in circolazione ed avere circolato con un veicolo avente il cronotachigrafo non funzionante, sono distinte e, pertanto, contestate a titolo di concorso di persone ex art. 5 della l. n. 689 del 1981, e non già di responsabilità solidale, ai sensi del successivo art. 6. Ne consegue che, accolta, con sentenza passata in giudicato, l'opposizione al verbale di contravvenzione proposta dal conducente, per l'oggettiva insussistenza dell'illecito, tale pronunzia spiega un'efficacia riflessa nel giudizio in cui si controverte della legittimità della sanzione emessa a carico del proprietario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 20/04/1992 num. 285 art. 179, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)