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Sez. 5, Sentenza n. 24954 del 06/11/2013 (Rv. 628720 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Azione revocatoria fallimentare - Imposta proporzionale ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. b) della prima parte della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628720-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

In tema di imposta di registro, la sentenza revocatoria fallimentare di una cessione di credito determina l'effetto giuridico del recupero alla procedura esecutiva di un bene che, in precedenza, era assente e dunque, poiché l'atto pregiudizievole postula la confusione del denaro nel patrimonio del cessionario, la pronuncia favorevole è, per tale capo, di condanna, così realizzando un trasferimento di ricchezza. Ne consegue che tale decisione è soggetta all'aliquota proporzionale di cui all'art. 8, primo comma, lett. b) della prima parte della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dovendosi escludere l'applicazione della successiva lett. e) del medesimo articolo, che riguarda, invece, i provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto l'annullamento o la declaratoria di nullità di un atto e, quindi, in funzione meramente ripristinatoria o restitutoria della situazione patrimoniale anteriore, ancorché determinino la restituzione di denaro o beni ovvero la risoluzione di un contratto.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 8, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)