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Sez. 5, Sentenza n. 17584 del 12/10/2012 (Rv. 623935 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare - Imposta in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. b), della prima parte della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623935-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

In tema di imposta di registro, la sentenza che accoglie l'azione revocatoria fallimentare e dispone le conseguenti restituzioni in favore della massa dei creditori, siccome reca la condanna al pagamento di somme o valori sul presupposto dell'inopponibilità dell'effetto solutorio ai creditori concorsuali, ma non anche l'accertamento o la dichiarazione di invalidità o di inefficacia del contratto a monte, il quale rimane valido ed efficace "inter partes", è soggetta ad aliquota proporzionale ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. b), della prima parte della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e non invece ad imposta fissa a norma dell'art. 8, primo comma, lett. e), del medesimo testo normativo, posto che la prima disposizione ha ad oggetto i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o di valori di per sé stessi e non in quanto determinino il trasferimento di beni o la attribuzione di diritti, mentre la seconda attiene alle decisioni che importano la caducazione del titolo negoziale.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)