Sez. 3, Sentenza n. 6111 del 12/05/2000 (Rv. 536454 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazioni - Elemento soggettivo - Colpa - Sussistenza - Necessità - Errore incolpevole sul fatto - Responsabilità - Esclusione - Fattispecie relativa all'illecito previsto dall'art. 143, dodicesimo comma, D. Lgs. n. 285 del 1992.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative non è sufficiente che siano accertati gli estremi oggettivi della violazione, ma occorre, altresì, per l'affermazione di responsabilità, che la condotta sia almeno colposa; e la colpa è esclusa quando, secondo il disposto del secondo comma dell'art. 3 della legge n. 689/81 (richiamato dall'art. 194 cod. stradale per le violazioni che, come quella prevista dall'art. 143, comma dodicesimo, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria), la violazione è commessa per errore sul fatto non determinato da colpa dell'agente.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Cod. Strada art. 194, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 194, Cod. Strada art. 143 com. 12, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 143 com. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)