Sez. 1, Sentenza n. 13011 del 23/12/1997 (Rv. 511165 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Colpa - Sufficienza - Errore sulla liceità del fatto (cosiddetta buona fede) - Rilevanza - Condizioni - Incolpevolezza dell'ignoranza - Necessità - Fattispecie relativa all'illecito previsto e sanzionato dall'art. 179 D.Lgs. n. 285 del 1992.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO
In tema di illeciti amministrativi, a norma dell'art. 3 legge 689 del 1981, la semplice colpa è sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo, pertanto, al fine di escludere ogni responsabilità, non basta l'ignoranza della sussistenza dei presupposti dell'illecito, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ne consegue che, nell'ipotesi dell'infrazione di cui all'art. 179 D.Lgs. n. 285 del 1982 (circolazione con veicolo munito di cronotachigrafo non funzionante), può ritenersi l'ignoranza incolpevole solo ove si dimostri il rispetto dell'ordinaria diligenza consistente nel costante controllo del regolare funzionamento del cronotachigrafo e, in ogni caso, nel preventivo controllo tutte le volte che il veicolo venga messo in circolazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 179 com. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)