Sez. 3, Sentenza n. 536 del 19/01/2000 (Rv. 532947 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Errore incolpevole sul fatto - Onere della prova.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO
In tema di infrazioni amministrative, l'errore sul fatto che esime da responsabilità è quello che cade su un elemento materiale della violazione amministrativa e deve consistere in una difettosa percezione o in una difettosa ricognizione della percezione che alteri il presupposto del processo volitivo determinandolo a condotta viziata alla base. Detto errore sul fatto, quando è incolpevole, opera come fattore che incide sull'elemento soggettivo della violazione amministrativa (dolo o colpa a norma dell'art. 3 della legge 689/81). La prova dell'esistenza dell'errore incolpevole, costituendo un fattore impeditivo della pretesa sanzionatrice, elidendo l'elemento soggettivo, deve essere fornita dal soggetto che l'invoca.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)