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Sez. 5, Sentenza n. 4340 del 01/07/1998 Cc. (dep. 27/07/1998) Rv. 211633 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente - Termine - Decorrenza - Dalla data in cui perviene avviso all'autorità procedente.
Stato
decisa il 1998-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211633-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 232 del 1998 "interpretativa di rigetto". Deve ritenersi che il termine di cinque giorni entro il quale, a norma dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., l'autorità procedente deve trasmettere gli atti al tribunale del riesame, decorre dal giorno in cui perviene a detta autorità il prescritto avviso, e non già da quello in cui è stata presentata la richiesta di riesame del Tribunale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)