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Sez. L, Sentenza n. 14227 del 15/11/2001 (Rv. 550285 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Infortuni occorsi nel trasferimento al posto di lavoro - Indennizzabilità - Limiti - Spostamento a piedi - Inclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550285-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE

Nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, gli infortuni in cui incorre il lavoratore nel recarsi al posto di lavoro, compresi specificamente quelli occorsi durante gli spostamenti effettuati a piedi, devono ritenersi occasionati dalle prestazioni lavorative e quindi indennizzabili, al di fuori dell'ipotesi di rischio cosiddetto elettivo (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva escluso l'indennizzabilità dell'infortunio occorso ad un lavoratore che, giunto nei pressi dell'ingresso dell'ufficio presso cui lavorava, aveva scelto il percorso più disagevole, interessato fra l'altro da lavori di scavo debitamente segnalati).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)