Sez. L, Sentenza n. 12020 del 08/08/2003 (Rv. 565843 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Infortuni occorsi nel trasferimento da o per il posto di lavoro - Indennizzabilità - Spostamento a piedi - Inclusione - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE
Ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è indennizzabile l'infortunio avvenuto mentre il lavoratore cammina a piedi e senza deviazioni, lungo il percorso dal luogo di lavoro alla fermata del mezzo pubblico che debba essere necessariamente utilizzato per raggiungere la propria abitazione, subito dopo la cessazione del turno di lavoro.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)