Sez. L, Sentenza n. 10582 del 24/10/1998 (Rv. 520062 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Indennizzabilità - Presupposti - Professionalità del rischio - Collegamento non accidentale dell'attività con le prestazioni lavorative - Rilevanza - Conseguenze - Attività di trasferimento al posto di lavoro - Rilevanza in difetto di rischio elettivo - Spostamenti a piedi - Inclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE
Nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, relativamente agli infortuni cosiddetti "in itinere", poiché, a configurare la professionalità del rischio che rende tutelabile l'infortunio, è sufficiente il collegamento non estrinseco o meramente accidentale della condotta del lavoratore - costituente, anche se non in misura rilevante, fonte di pericolo - con le prestazioni lavorative, gli infortuni in cui incorre il lavoratore nel recarsi al posto di lavoro (cioè nel compimento di un'attività indispensabile per poter rendere la prestazione lavorativa) devono ritenersi, in difetto di ipotesi di rischio cosiddetto elettivo, occasionati dalle prestazioni lavorative e quindi indennizzabili (art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965), compresi specificamente gli infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati a piedi. (Fattispecie relativa a lavoratore caduto mentre, in ora prossima a quello dell'inizio delle prestazioni, si dirigeva a piedi e senza deviazioni dalla sua abitazione alla fermata del mezzo di trasporto pubblico necessario per raggiungere il posto di lavoro).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)