Sez. 1, Sentenza n. 6639 del 06/12/1988 (Rv. 460939 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - GIUDIZIO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - CARATTERE - GIUDIZIO DI MERITO A COGNIZIONE PIENA - LIMITI - QUESTIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE ESTIMATIVA O ALLA MISURA DELLA PENA PECUNIARIA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI ACCERTAMENTO DI IMPONIBILE DI RICCHEZZA MOBILE EFFETTUATO DALL'AMMINISTRAZIONE IN RETTIFICA DELLE IMPOSTAZIONI DI BILANCIO DEL CONTRIBUENTE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - GIUDIZIO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - CARATTERE - GIUDIZIO DI MERITO A COGNIZIONE PIENA - LIMITI - QUESTIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE ESTIMATIVA O ALLA MISURA DELLA PENA PECUNIARIA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI ACCERTAMENTO DI IMPONIBILE DI RICCHEZZA MOBILE EFFETTUATO DALL'AMMINISTRAZIONE IN RETTIFICA DELLE IMPOSTAZIONI DI BILANCIO DEL CONTRIBUENTE.*
Il ricorso alla commissione tributaria centrale, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, può essere proposto non soltanto per violazione di legge, ma anche per questioni di merito, con la sola esclusione di quelle relative alla valutazione estimativa od alla misura di pene pecuniarie. Pertanto, in controversia inerente ad accertamento d'imponibile di ricchezza mobile, effettuato dall'amministrazione in rettifica delle impostazioni di bilancio del contribuente, la commissione centrale, a fronte di ricorsi delle parti che censurino la pronuncia di secondo grado in punto di motivazione dell'avviso di accertamento e di fondamento nel merito della rettifica, non può limitarsi ad un Sindacato della legittimità della pronuncia medesima, ma deve provvedere ad un riesame di dette questioni in concreto, sulla base delle risultanze di causa. (V 7488/87, mass n 455441).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 119 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 121, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)