Sez. 5, Sentenza n. 15029 del 02/07/2014 (Rv. 631544 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Procura alle liti - Nullità - Invito del giudice a regolarizzare la situazione - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel processo tributario, il giudice, in caso di mancanza o invalidità della procura, non può dichiarare subito l'inammissibilità del ricorso, ma, a norma degli artt. 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nell'interpretazione data dalla sentenza della Corte cost. n. 189 del 2000), deve dapprima invitare la parte a regolarizzare la situazione e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare la relativa inammissibilità del ricorso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 com. 4 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 113
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)